Art. 1.

      1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici di reversibilità che abbiano inoltrato regolare richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia pensionistica, per l'avvenuto decesso del titolare della pensione diretta di invalidità, di anzianità o di vecchiaia ricevono un trattamento pensionistico provvisorio entro un mese dalla richiesta stessa, valutato per approssimazione sulla base dell'ultimo trattamento in godimento da parte dell'avente diritto.